Comune di Vignola

ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE

Amministrazione

ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE - Città di Vignola - Amministrazione - Vignola Patrimonio S.r.l. (Società Trasparente) - Altri contenuti - Accesso Civico

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilando apposito modulo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il dott. Claudio Fogliani – Direttore della Farmacia Attilio Neri

PEC: vpatrimonio@pec.aitec.it

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione.

L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalla Società per la relativa riproduzione su supporti materiali.

L'istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata all'indirizzo PEC vpatrimonio@pec.aitec.it.

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo.

La Società verifica se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possono ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) protezione dei dati personali;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Se esistono soggetti controinteressati, la Società è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest'ultimo.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, la Società trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, la Società trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che risponde entro venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione della Società o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

 

ACCESSO DOCUMENTALE

Accesso documentale: è la forma di accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241/1990, ai sensi della quale il richiedente deve dimostrare attraverso adeguata motivazione di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso. Tale titolarità potrà dunque consentire di accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato per ragioni di riservatezza e tutela dei dati personali. Tale diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nella L. n. 241/90 e ss.mm.ii.. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 L. n. 241/90 commi 1, 2, 3, 5 e 6 e ss.mm.ii.

L’istanza deve identificare con chiarezza i documenti richiesti.                                                                                           

Pertanto la richiesta di accesso documentale:

- è riconosciuta ai titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’accesso;

- è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per l’eventuale relativa riproduzione su supporti materiali;

- deve essere motivata;

- possono essere individuati controinteressati;

- deve essere presentata alla Società Vignola Patrimonio srl compilando l’apposito modulo ed inviata alla PEC della Società: vpatrimonio@pec.aitec.it

La Società ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, cioè soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Se esistono soggetti controinteressati, la Società è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni.

Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, la Società trasmette al richiedente i documenti richiesti dandone comunicazione agli eventuali controinteressati. La richiesta può essere rifiutata, differita o accolta parzialmente. Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza aver ricevuto risposta, questa si intende respinta. Il rifiuto può essere espresso o tacito.

Contro il diniego, espresso o tacito, o il differimento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, L. n. 241/1990, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni:

1) al Tribunale Amministrativo Regionale;

2) al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

 

 

Inserita il 04/01/2023 -- Aggiornata il 19/01/2024 ore 17:30 -- N° visioni: 707
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26 Gennaio - 8 Febbraio