L’Unione Terre di Castelli ha approvato un nuovo regolamento, elaborato insieme alla LAV di Modena, a tutela del benessere animale. Il documento, valido all’interno degli 8 Comuni dell’Unione, fornisce precise indicazioni sul comportamento corretto da tenere per tutelare la salute degli animali sottolineando quali siano i doveri dei proprietari.
Scegliere di custodire ed accudire un animale comporta una responsabilità ed è quindi necessario migliorare il più possibile le condizioni di convivenza.
Questo documento permette di ottenere un controllo più mirato sul territorio e promuove una maggiore consapevolezza riguardo al mondo animale, fornendo un’utile guida a tutti i cittadini sul corretto comportamento da adottare.
Tra i vari punti del regolamento si sottolineano:
Art. 9 - Detenzione di animali.
13. È vietato l’uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli
15. Sono vietati l’installazione e l’uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti, in caso di sostituzione, dovranno essere rimpiazzati con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
Art. 10 - Maltrattamento di animali
5. È vietato tenere animali in terrazze o balconi, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, se non è presente una “gattaiola” che consenta all’animale di rientrare nell’edificio. È vietato altresì, isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all’interno di edifici. È fatta salva la custodia in gabbia per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
8. È vietato l’addestramento finalizzato al combattimento tra animali. È altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, anche mediante l’uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc., percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali
1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Durante le uscite giornaliere, il proprietario/detentore dovrà evitare di sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati.
3. I cani custoditi in box o recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una
Art. 23 - Caratteristiche e dimensioni dei recinti
2. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 28; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.