Sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, periodico (parte seconda) n. 154 del 1 luglio 2015, è stata pubblicata la delibera di Giunta n. 669 del 15 giugno 2015, che ha approvato il nuovo Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile
La deliberazione della Giunta regionale n.699 del 15.06.2015, sostituisce integralmente la precedente DAL 149 del 17.12.2013.
La nuova deliberazione, pubblicata sul BUR del 01.07.2015 si applica, per i casi ricompresi all'art.3 "Ambito di applicazione" a far data dal 02.luglio 2015.
Le principali novità (ad una prima lettura):
- Procedure di sanatoria (accertamento di conformità): viene eliminata questa fattispecie. Non vi è più l'obbligo di dover assumere un impegno ad adeguare la copertura mediante l'installazione della linea vita;
- Adempimenti: l'elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione va allegato alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori. La previgente disciplina prevedeva che tale adempimento fosse da svolgere "entro la fine dei lavori". La nuova disposizione è particolarmente significativa trattandosi di documento da consegnare nell'ambito del procedimento di agibilità.
- Modulistica: la recente modifica apportata alla modulistica unificata regionale (14.07.2015) è stata predisposta, tra l'altro, per adeguare la stessa ai nuovi adempimenti sulle linee vita;
- Ambito di applicazione: interventi di nuova costruzione ( è stato specificato quali....) di cui alla lettera "g" ai sensi dell'Allegato L.R.15/2013 subordinati a permesso di costruire (quindi da g1 a g7); interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a SCIA ovvero rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 L.R.15/2013. Interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM (facciate vetrate continue che richiedano manutenzione).
Le modifiche introdotte sono di particolare rilievo laddove si limita il campo di applicazione (le coperture) rispetto all'involucro preso a riferimento nella previgente normativa. Di rilievo, inoltre, è il richiamo all'art.7 della L.R.15/2013, nel senso che nella previgente disposizione i soli interventi soggetti a titolo abilitativo ai sensi art.9 L.R.15/2013 ( la CILA e l'attività edilizia libera non sono titoli abilitativi), ovvero soggetti a Comunicazione di Notifica Preliminare ( all'AUSL) e che riguardavano "l'involucro" erano da assoggettare agli adempimenti della DAL149/2013.
Altrettanto importante è l'aver "limitato" l'applicazione alle facciate degli edifici esistenti (esclusivamente se almeno una facciata è vetrata). La previgente norma (si parlava di solo involucro degli edifici: pareti esterne e coperture) risultava meno di dettaglio nell'applicazione. Sono introdotti i casi di esclusione dall'applicazione delle nuove regole.
-Edificio sottoposto a tutela: L'applicazione resta immutata e interessa sia i sistemi di tutela del Codice Beni Culturali, sia i Beni Comunali. Risulta modificato il procedimento che non prevede più "...di dover acquisire preliminarmente le autorizzazioni e/o atti d'assenso....
Anche in questo caso la norma opera una evidente semplificazione. Le dotazioni contro le cadute dall'alto devono essere conformi alle autorizzazioni degli enti preposti. Significa che gli elaborati progettuali allegati al titolo edilizio e/o alla comunicazione devono chiaramente rappresentarne la collocazione.
Sanzioni: la mancata documentazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, (vale a dire se non sono stati installati/realizzati) comporta l'inidoneità all'uso (vale a dire non è rilasciabile il certificato di conformità edilizia e agibilità)
- Applicazione: le nuove disposizioni NON si applicano ai titoli edilizi ed alle comunicazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore dell'atto di coordinamento (2 luglio 2015), nonchè alle relative varianti in c.o. Viene chiarito, in ultimo che la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all'opera, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art.7 L.R.15/2013).