Aggiornamento: Sospensione dei termini procedimentali - Ulteriore proroga (D.L. 8 Aprile 2020 n. 23 art. 37)
E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 94 del 08.04.2020 il D.L. 8 Aprile 2020 n. 23, in vigore dal 9 aprile 20202. E' già noto con l'espressione giornalistica "decreto liquidità".
L'art. 37, che riportiamo, è di immediata applicazione.
Ai fini che interessano si riporta il Comma 1 del menzionato art. 103.
Pertanto, dal 9 aprile 2020, i procedimenti avviati prima del 23.02.2020 rimangono sospesi per il periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020; i termini riprendono a decorrere dal 16.05.2020.
I procedimenti avviati dopo il 23.02.2020 vedono avviarsi i termini a partire dal 16.05.2020, rimanendo sospesi fino al 15.05.2020.
Contenuti correlati
Decreto 08.04.2020 n. 23 - Decreto liquidità
DL 17 marzo 2020, n.18.
Si porta a conoscenza della Circolare regionale in tema di sospensione dei termini amministrativi e proroga della validità degli atti in scadenza, relativi ai procedimenti edilizi.
Proroghe e scadenze di titoli abilitativi comunali
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Pertanto, il triennio relativo alla conclusione dei lavori edilizi, autorizzati con permesso a costruire o SCIA edilizia, è prorogato fino al 15 giugno 2020; allo stesso modo, è prorogato il periodo di attivazione di una SCIA presentata per l'avvio di un'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, previsto in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.
Inoltre, ai fini del computo dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Ugualmente, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Esemplificando, la conclusione di un procedimento relativo a un'attività di commercio fisso o itinerante, a un'edicola, a un distributore di carburanti, a un bar, a una ristorazione che è stato avviato su domanda dell'imprenditore dopo il 23 febbraio 2020 o che a tale data non si era concluso "slitterà" oltre il 15 aprile 2020 di tanti giorni quanti sono quelli compresi tra la data del suo avvio e il 15 aprile stesso.