Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del del DPR 13 febbraio 2017, n.31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Descrizione procedimento
ll nuovo decreto che abroga il DPR n. 139 del 2010, oltre a modificare la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per opere e interventi da realizzare in area vincolata, individua n. 42 tipologie di interventi che saranno sottoposte a semplificazione, in quanto considerati di lieve entità, e n. 31 tipologie di interventi che vengono esonerati totalmente dal controllo paesaggistico. in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio.
Il DPR n. 31 del 2017, che entra in vigore il 6 aprile prossimo, è composto da un’articolato (20 articoli), che detta la procedura e le disposizioni di dettaglio, e da quattro allegati:
- Allegato A, relativo all’elenco degli Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (31 tipologie);
- Allegato B, relativo all’Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (42 tipologie);
- Allegato C, che contiene il FACSIMILE dell’Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”;
- Allegato D, relativo alla Relazione paesaggistica semplificata.
Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del dpr 31/2017, l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate in via telematica allo sportello unico per l’edilizia (SUE) , qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo dpr 380/2001.
Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del dpr 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), mediante il portale regionale SuapER.
In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all’amministrazione procedente. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
Ufficio responsabile di istruttoria
Settore: Pianificazione Territoriale
Servizio: Sportello Unico Edilizia
Ufficio: Segreteria della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
Indirizzo:Via Bellucci, 1
arch. Serena Bergamini - tel. 059.777527 - orario di ricevimento pubblico: su appuntamento.
Requisiti del soggetto che presenta domanda di avvio del procedimento
Le Autorizzazioni Paesaggistiche finalizzate a interventi che richiedono successivo Permesso di Costruire o SCIA devono essere richieste dagli stessi soggetti aventi titolo ai sensi del Regolamento Edilizio a richiedere il titolo edilizio.Le Autorizzazioni Paesaggistiche aventi ad oggetto interventi che NON richiedono successivo titolo edilizio possono essere richieste, ai sensi dell’art. 146 co. 1 e 2, del D.Lgs. 42/2004, dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili od aree soggetti a Vincolo Paesaggistico.
Costi
Marca da bollo in valore corrente da apporre sull’istanza e euro 80,00 di Diritti di segreteria.
La domanda di autorizzazione paesaggistica
L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere compilata, anche in modalità telematica, secondo il modello semplificato dell'Allegato C e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo l'Allegato D.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata a:
Tempi di conclusione del procedimento
60 gg.
Modulistica Modulistica: [i modelli sono allestiti in formato "Moduli word" compilabile
Aggiornamento aprile 2017