Denominazione procedimento
Autorizzazione paesaggistica ambientale ai sensi dell'art.146 del Dlgs 42/04
Descrizione procedimento
Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del titolo III del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs 42/2004), gli interventi edilizi di trasformazione del territorio sono soggetti al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica Ambientale.
L'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale è rilasciata dal Dirigente del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia a seguito del procedimento descritto all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali:
- esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio – invio alla Soprintendenza della documentazione;
- parere della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento dei documenti.
In caso di mancata risposta da parte della Soprintendenza, decorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza l’Amministrazione Comunale può Comunque rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica.
Per una descrizione più dettagliata del procedimento, si può leggere la circolare della Regione Emilia Romagna del 31-12-2009 prot. 2009.0297808.
L'Autorizzazione paesaggistica può essere necessaria:
- sia per interventi che non richiedono titolo edilizio (ad esempio per opere di manutenzione ordinaria che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, o in altri casi espressamente previsti dal D.Lgs 42/2004);
- sia per interventi soggetti a Permesso di Costruire o SCIA.
In questo secondo caso, poiché ai sensi dell’art. 146 co. 4 del D.Lgs. 146/2004, la Autorizzazione Paesaggistica deve costituire “un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”, i due procedimenti si coordinano in questo modo:
- se l’intervento è soggetto a Permesso di Costruire, l'Autorizzazione Paesaggistica deve essere richiesta con separata istanza precedentemente o contestualmente rispetto al Permesso di Costruire, e deve sempre essere rilasciata PRIMA del Permesso di Costruire;
- se l’intervento è soggetto a SCIA, oppure a CIL la Autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima della presentazione della SCIA o della CIL.
L’Autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni dal rilascio, trascorso il quale l’esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Per le opere temporanee e stagionali, l’autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi (cfr. art.40-undecies della LR 20/2000 introdotto dalla LR 23/2009 del 30/11/2009).
Tipologia atto/provvedimento finale
Autorizzazione paesaggistica
Soggetti coinvolti nella presentazione dell'Autorizzazione paesaggistica
Le Autorizzazioni Paesaggistiche finalizzate a interventi che richiedono successivo Permesso di Costruire o DIA, devono essere richieste dagli stessi soggetti aventi titolo ai sensi del RUE a richiedere il titolo edilizio.
Le Autorizzazioni Paesaggistiche aventi ad oggetto interventi che NON richiedono successivo titolo edilizio possono essere richieste, ai sensi dell’art. 146 co. 1 e 2, del D.Lgs. 42/2004, dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili od aree soggetti a Vincolo Paesaggistico.
Costi
Marca da bollo in valore corrente da apporre sull’istanza e Diritti di segreteria secondo l'importo vigente (link alla delibera di Giunta Comunale)
Principali contenuti e allegati
Vedi Modulo di richiesta
Responsabile del Procedimento: arch. Serena Bergamini - tel. 059.777527 - orario di ricevimento pubblico: su appuntamento.
Quando e dove consegnare la richiesta
Sportello1 - Professionisti e Imprese - Via Marconi 1
Orari di apertura: lun.mar.mer.gio.ven. dalle 8,30 alle 13,15 - giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30
In caso di impianti produttivi di beni e servizi, il modulo e l'eventuale documentazione vanno presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite invio telematico utilizzando il portale regionale SuapER, che provvederà a trasmetterli agli uffici competenti.
Tempi di conclusione del procedimento
120 gg.
Modulistica
aggiornamento giugno 2016
versione | data | codice | mod | codifica |
1.1 | ago.2013 | SUE_Mod13_AP | Cartellina della pratica | |
1.1 | giu.2016 | SUE_Mod13_AP_richiesta | Modulo richiesta |