SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività per opere edilizie, ai sensi dell’art. 13 della L.R.30.07.2013, n.15.
In caso di impianti produttivi di beni e servizi il modulo e l'eventuale documentazione allegata vanno presentati TRAMITE SUAP ON LINE.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R.15/2013 nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, gli interessati possono richiedere allo Sportello Unico Edilizia di provvedere all'acquisizione prima della presentazione della SCIA.
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Alla conclusione dei lavori l’interessato deve presentare richiesta di Certificato di conformità edilizia e agibilità, ai sensi dell’art. 23 della LR 15/2013.
In caso di carenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla legge l’amministrazione competente può adottare, entro trenta giorni, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
La SCIA ha validità tre anni dalla data di efficacia.
Ufficio responsabile di istruttoria
Servizio: Sportello Unico Edilizia- Ufficio: Sportello Unico Edilizia
Tipologia di atto/provvedimento finale
SCIA
Requisiti del soggetto che presenta domanda di avvio del procedimento.
Essere proprietario o avere altro titolo di legittimazione a richiedere il titolo edilizio ai sensi di legge
Costi
Diritti di segreteria, nonchè eventuale contributo di costruzione ai sensi di legge
Principali contenuti e allegati della comunicazione:
- la data di inizio lavori in caso di SCIA con inizio lavori differito (art.15 L.R.15/2013));
- la dichiarazione di affidamento di incarico all'impresa esecutrice dei lavori, con allegato il modello per l'acquisizione del DURC d'ufficio o, in alternativa, la comunicazione dell'esecuzione dei lavori in economia diretta;
- le autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle norme di settore (è a cura e carico dell’interessato acquisirli). Si tratta, ad esempio, dell’assenso della Soprintendenza per interventi su immobili vincolati, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore urbanistica, dei pareri ambientali e igienico - sanitari di competenza di AUSL ed ARPA e di altri pareri e autorizzazioni previsti dalle leggi specifiche;
- la relazione tecnica asseverata a firma di un professionista tecnico abilitato;
- elaborati progettuali che dimostrino la ricorrenza di interventi privi di rilevanza ai fini sismici;
Quando e dove consegnare la comunicazione:
Per SCIA relative a fabbricati residenziali: tramite PEC
Per SCIA relative all'edilizia produttiva tramite la piattaforma regionale SuapER
(link alla modulistica unificata regionale)
Dimensione |
Data revisione |
Codice SUE |
Collegamento esterno |
File |
Documento necessario |
170 kb |
10.mar.2021 |
SCIA00 |
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Modulo_attonotorio_Epocaabuso |
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264 kb |
25.nov.2013 |
SCIA05 |
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acquisizione pareri/atti assenso |
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545 kb |
25.nov.2013 |
SCIA06 |
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scheda rilievo critico per edilizia storica |
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264 kb |
25.nov.2013 |
SCIA07 |
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strumenti per il calcolo del contributo di costruzione (DAL 186/2018) |