Con provvedimento n. 243 del 15.5.2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove “"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", nelle quali lo stesso sostiene il principio per cui l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (istituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118) e quindi “al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione”, ha ritienuto che “l’adempimento delle prescrizioni contenute nei citati artt. 26 e 27 assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000”. Con Direttiva prot. n. 889 del 18/02/2015 il Responsabile per la Trasparenza dell'Ente, alla luce di un’interpretazione sistematica del vigente quadro normativo, ha accolto tale impostazione del Garante disponendo la cessata necessità di predisporre l'Albo dei beneficiari.
Successivamente, lobbligo di predisposizone dell'Albo dei Beneficiari è stata abrogata dal comma 2 dell’art. 43 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.