Comune di Vignola

ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE

Amministrazione

ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE - Città di Vignola - Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accesso Civico

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nel modificare le disposizioni in materia di trasparenza, ha interamente riscritto l’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, c.d. Decreto Trasparenza, introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione che non siano già oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Tale forma di accesso, comunemente definita accesso civico “generalizzato”, si affianca da una lato al c.d. accesso civico “semplice”, il quale è circoscritto a dati, documenti ed informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e costituisce dunque un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di trasparenza imposti alle pubbliche amministrazioni, e dall’altro all’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il c.d. accesso “documentale”.

Oggi si possono quindi riconoscere le seguenti tre diverse forme di accesso: accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale.

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

E' la forma di accesso prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 mediante la quale chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può richiedere alla pubblica amministrazione i dati, le informazioni o i documenti che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare e dei quali sia stata omessa la pubblicazione, prevista dalla vigente normativa, sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'istanza deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione.

Pertanto la richiesta di accesso civico semplice:

- è riconosciuta a chiunque;

- è gratuita;

- non deve essere motivata;

- non sono individuabili controinteressati;

- deve essere presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) compilando l’apposito modulo (scarica il modulo).

Il procedimento

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio tenuto alla pubblicazione. Questi, entro trenta giorni, pubblica sul sito web istituzionale www.comune.vignola.mo.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al RPCT l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT, a conclusione del procedimento, provvederà alla successiva comunicazione dovuta al richiedente.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, che conclude il procedimento di accesso civico entro i successivi 15 giorni (art. 2, comma 9-ter, L. n. 241/1990). A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (art. 116 D.Lgs. n. 104/2010).

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico è il Segretario generale del Comune di Vignola.

Mail: segretario@comune.vignola. m o.it

Tel.: 059/777523

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

E' la forma di accesso prevista dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 mediante la quale, chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può richiedere dati, informazioni o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati espressamente previsti dall’art. 5- bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'istanza deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Pertanto la richiesta di accesso civico generalizzato:

- è riconosciuta a chiunque;

- è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per l’eventuale relativa riproduzione su supporti materiali;

- non deve essere motivata;

- possono essere individuati controinteressati;

 deve essere presentata al Comune di Vignola compilando l’apposito modulo.

 PEC istituzionale dell’Ente: comune.vignola@cer t.unione.terredicastelli.mo.it,

Il procedimento

L’Amministrazione ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, cioè portatori di un interesse alla protezione di dati personali, alla tutela della libertà e segretezza della corrispondenza o di interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali). Se esistono soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, l'Amministrazione trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame oppure ricorrere al Difensore Civico.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune, alla quale l’Amministrazione risponde entro 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, l’Amministrazione provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Contro le decisioni dell'Amministrazione il richiedente può presentare ricorso:

1) al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 30 giorni);

2) al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione del RPCT a seguito di riesame).

 

ACCESSO DOCUMENTALE

E' la forma di accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241/1990, ai sensi della quale il richiedente deve dimostrare attraverso adeguata motivazione di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso. Tale titolarità potrà dunque consentire di accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato per ragioni di riservatezza e tutela dei dati personali. Tale diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nella L. n. 241/90 e ss.mm.ii.. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 L. n. 241/90 commi 1, 2, 3, 5 e 6 e ss.mm.ii.

L’istanza deve identificare con chiarezza i documenti richiesti.                                                                                           

Pertanto la richiesta di accesso documentale:

- è riconosciuta ai titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’accesso;

- è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per l’eventuale relativa riproduzione su supporti materiali;

- deve essere motivata;

- possono essere individuati controinteressati;

- deve essere presentata al Comune di Vignola compilando l’apposito modulo.

 PEC istituzionale dell’Ente: comune.vignola@cer t.unione.terredicastelli.mo.it,

L’Amministrazione ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, cioè soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Se esistono soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni.

Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Amministrazione trasmette al richiedente i documenti richiesti dandone comunicazione agli eventuali controinteressati. La richiesta può essere rifiutata, differita o accolta parzialmente. Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza aver ricevuto risposta, questa si intende respinta. Il rifiuto può essere espresso o tacito.

Contro il diniego, espresso o tacito, o il differimento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, L. n. 241/1990, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni:

1) al Tribunale Amministrativo Regionale;

2) al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

***

Si precisa che per tutti gli accessi su indicati, le modalità di presentazione delle richieste sono le seguenti:

  • di persona allo Sportello1 del Comune di Vignola - Via Marconi n. 1, utilizzando preferibilmente gli specifici moduli disponibili sul sito istituzionale dell’Ente (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000);
  • tramite portale Sportello1 on line, inviando il relativo modello compilato e salvato in formato XDP e allegando la scansione in pdf del modello stesso, stampato e sottoscritto, unitamente a scansione del documento di riconoscimento;
  • per posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Vignola - Via Bellucci n. 1, 41058 VIGNOLA (MO);
  • via fax al numero 059-764129;
  • per posta elettronica semplice indirizzata alle mail personali/istituzionali degli uffici,
  • via PEC istituzionale dell’Ente: comune.vignola@cer t.unione.terredicastelli.mo.it, secondo le modalità previste dal C.A.D. (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e cioè: 

1) sottoscrizione del modulo di richiesta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;

2) trasmissione del modulo di richiesta mediante la propria casella di posta elettronica certificata;

3) sottoscrizione e trasmissione via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità. In questo caso la domanda si intende validamente presentata se inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata, se nel messaggio di posta elettronica è indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) e se è allegata al messaggio una copia del documento d’identità del richiedente.

 


 

Servizio Segreteria Generale

Via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO)

tel. 059/777576 - 059/777554 - 059/777501
fax. 059/776452
e-mail: laura.bosi@comune.vignola.mo.it
e-mail: cristina.reggiani@comune.vignola.mo.it
e-mail: giuliana.graziosi@comune.vignola.mo.it
referenti:
Responsabile del Servizio: dott.ssa Laura Bosi
Istruttore Direttivo: Cristina Reggiani
Istruttore Amministrativo: Giuliana Graziosi

orari:
Da Lunedì a Venerdì: 8.30 - 13.00
Giovedì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Inserita il 07/03/2018 -- Aggiornata il 22/01/2024 ore 08:33 -- N° visioni: 6.201
Agenda
14 - 27 Ottobre