Comune di Vignola

ACCESSO CIVICO - Pubblicazione ai sensi dell' Art. 5, c. 1 e 4, D.lgs. n. 33/2013.

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                                                                ACCESSO CIVICO

L'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013 indica, quale principio generale la trasparenza, "intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

L'accesso civico, disciplinato all'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, prevede l'obbligo per le PA di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo all’Unione “Terre di Castelli”, dunque, corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. L'accesso civico, a differenza del diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, costituisce l'esercizio del diritto di accesso senza obbligo di motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere obbligatoriamente pubblicati e costituisce un diritto considerato livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre mantenendo l'equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili o giudiziari).

La richiesta di accesso civico
* è riconosciuta a chiunque 
* è gratuita
* non deve essere motivata 
* deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del settore/servizio competente per materia. Questi, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale www.comune.vignola.mo.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile del settore/servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.vignola.mo.it quanto richiesto, e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Titolare del potere sostitutivo
Ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, nonché del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale (pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it).

 

Inserita il 04/06/2014 -- Aggiornata il 04/06/2014 ore 13:47 -- N° visioni: 2.994
Agenda
8 - 21 Ottobre