AristoteleLa democrazia ha origine nell'idea che coloro che sono eguali sotto un qualsiasi rispetto sono eguali sotto tutti i rispetti; essendo egualmente liberi, gli uomini pretendono di essere assolutamente eguali.
Il Contributo di costruzione
La Regione fissa l’entità ed i criteri di applicazione del contributo di costruzione. Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi richiede il rilascio di un titolo abilitativo a costruire, fatti salvi specifici casi di esonero. Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione.
Sono contributi dovuti ai Comuni da coloro che realizzano interventi di costruzione e di trasformazione edilizia per partecipare alle spese che i Comuni stessi sostengono per l’urbanizzazione del territorio di loro competenza. Gli oneri si distinguono in oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2).
I primi concorrono alla realizzazione di strade, parcheggi, fognature, illuminazione pubblica, verde pubblico, sistemi di distribuzione dell’acqua, dell’energia, del gas. Quelli di urbanizzazione secondaria sono destinati alla realizzazione di scuole e asili, chiese, centri civici, parchi urbani, impianti sportivi, parcheggi pubblici.
La loro entità varia in relazione all’ampiezza demografica, alla collocazione geografica e allo sviluppo economico del comune di riferimento, e in rapporto alla zona in cui si interviene (centro storico, prima periferia, zona di espansione urbana, zona agricola ecc.), al tipo di opera (nuova costruzione o ristrutturazione), nonché alla destinazione d’uso dell’immobile (residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, industriale ecc.).
È dovuto ai Comuni in una entità tra il 5 al 20 per cento del costo fissato per l’edilizia agevolata. Tale quota varia in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni, della loro destinazione ed ubicazione.
La Regione determina, ogni cinque anni, l’entità e le modalità di applicazione del costo di costruzione, mentre i Comuni li aggiornano annualmente in ragione della variazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo accertata dall’Istat.
ll Contributo di Costruzione è un onere dovuto al Comune nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione/ampliamento, ristrutturazione. (art.27 L.R.31/2002)
Il titolo edilizio oneroso comporta la corresponsione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Il contributo, come stabilito con Delibera G.C n.222/2009, se maggiore ad Euro 5.000, può essere rateizzato in non più di 3 (tre) rate; in questo caso il soggetto obbligato è tenuto a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie. Sulle singole rate e sulle relative sanzioni per ritardato pagamento sono dovuti gli interessi legali ai sensi della L.R.23/2004.
Il contributo di costruzione è regolamentato dalla L.R.31/02 e dalle Deliberazioni del Consiglio Regionale n.849/'98 e n.1108/'98.
Normativa:
Deliberazione Consiglio Regionale n.1108 del 29.03.1999 [ Normativa sul costo di costruzione]
Deliberazione Giunta Comunale n.222/2009 [modalità versamento contributo e rateizzazione]
Deliberazione Giunta Comunale n. 177/2011 [determinazione costo di costruzione anno 2012]
Deliberazione Giunta Comunale n.208 del 21.12.2007 [monetizzazione PU1]
allegato "A" alla Delib.G.C.208/2007 [ tabella valori e relazione]
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